SANATORIA ERRORI FORMALI DAL 2019 AL 2022
Versamento di euro 200 per ogni anno, entro il 31 ottobre 2023
Scade il 31 ottobre 2023 la sanatoria degli errori formali, le irregolarità commesse dal 2019 a ottobre 2022, mediante il pagamento di euro 200 per ciascuna annualità, come previsto dalla legge di Bilancio 2023.
Si tratta della definizione agevolata delle irregolarità e omissioni per le quali, in assenza di mancato, tardivo o errato versamento di un tributo su cui riproporzionare la sanzione, sono comminate pene pecuniarie entro limiti minimi e massimi o in misura fissa.
Definizione di irregolarità formali
L’art. 1, co. 166-173 della legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) prevede che le irregolarità, le infrazioni e l’inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’Iva e dell’Irap e sul pagamento di tali tributi, commesse dal 2019 e fino al 31 ottobre 2022, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni (importo pagabile in due rate entro il 31 ottobre 2023 e 31 marzo 2024 o unica rata al 31 ottobre 2023).
La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute e con la rimozione delle irregolarità od omissioni, entro il termine fissato per il versamento della seconda rata, cioè entro il 31 marzo 2024.
Le violazioni definibili, come dettagliate sul sito della Agenzia delle Entrate, sono:
Chi può avvalersi della sanatoria
Come è stato anche specificato nella circolare n. 2/E/2023, può avvalersi della regolarizzazione la generalità dei contribuenti, indipendentemente dall’attività svolta, dal regime contabile adottato e dalla natura giuridica, in relazione alle violazioni formali, commesse in materia di Iva, Irap, imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, ritenute alla fonte e crediti d’imposta.
Possono, inoltre, avvalersi della regolarizzazione i sostituti d’imposta, gli intermediari e gli altri soggetti tenuti, ai sensi di specifiche disposizioni, alla comunicazione di dati riguardanti operazioni fiscalmente rilevanti.
Rientrano nella definizione le violazioni formali che, sostanzialmente, sono per le quali il legislatore ha previsto sanzioni amministrative pecuniarie entro limiti minimi e massimi o in misura fissa, non essendoci un omesso, tardivo o errato versamento di un tributo sul quale riproporzionare la sanzione.
Poiché nella circolare n. 2/E/2023 è stato riportato un elenco abbastanza esaustivo delle violazioni sanabili, il provvedimento si limita a ricordare che le violazioni formali che possono formare oggetto di regolarizzazione sono quelle per cui sono competenti gli uffici dell’Agenzia delle Entrate ad irrogare le relative sanzioni amministrative, commesse fino al 31 ottobre 2022 dal contribuente, dal sostituto d’imposta, dall’intermediario e da altro soggetto tenuto ad adempimenti fiscalmente rilevanti, anche solo di comunicazione di dati, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e dell’imposta, ai fini dell’Iva, dell’Irap, delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e imposte sostitutive, nonché sulla determinazione delle ritenute alla fonte e dei crediti d’imposta e sul relativo pagamento dei tributi.
Sono escluse dal perimetro applicativo della definizione agevolata:
a) le violazioni formali di norme tributarie concernenti ambiti impositivi diversi da quelli di cui sopra;
b) le violazioni formali oggetto di rapporto esaurito, intendendosi per tale il procedimento concluso in modo definitivo al 1° gennaio 2023 (data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2023);
c) le violazioni formali oggetto di rapporto pendente al 1° gennaio 2023 ma in riferimento al quale sia intervenuta pronuncia giurisdizionale definitiva oppure altre forme di definizione agevolata antecedentemente al versamento della prima rata della somma dovuta per la regolarizzazione;
d) gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria (“voluntary disclosure”), compresi gli atti emessi a seguito del mancato perfezionamento della medesima procedura.
Non è possibile fruire della sanatoria per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato. L’esclusione rileva sia con riferimento alle violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale (quadro RW del modello Redditi) che per le violazioni in materia di Ivie e di Ivafe.
Primo pagamento entro il 31 ottobre 2023
Come detto, per regolarizzazione delle violazioni formali occorre pagare 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui le stesse si riferiscono.
Il versamento può essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31 ottobre 2023 (termine così modificato dall’articolo 19 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34), oppure in 2 rate di pari importo, con scadenza, rispettivamente, al 31 ottobre 2023 e al 31 marzo 2024.
Nel modello F24 andrà riportato lo specifico codice tributo TF44 e il periodo d’imposta cui si riferisce la violazione che si vuole regolarizzare. Se le violazioni non si riferiscono a un periodo d’imposta, occorre fare riferimento all’anno solare in cui sono state commesse; per chi ha periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, il versamento regolarizza le violazioni riferite al periodo che ha termine nell’anno solare indicato nell’F24; se nello stesso anno solare si chiudono, in date diverse, più periodi d’imposta, il versamento di 200 euro va effettuato per ciascuno di essi.
Perfezionamento della definizione agevolata
E’ bene ricordare che l’avvenuto versamento dell’importo dovuto non è sufficiente al perfezionamento della procedura. Infatti, la regolarizzazione si perfeziona oltre che con il pagamento delle somme dovute anche con la rimozione, entro il 31 marzo 2024, delle irregolarità od omissioni.
Qualora il soggetto interessato non abbia effettuato per un giustificato motivo la rimozione di tutte le violazioni formali dei periodi d’imposta oggetto di regolarizzazione, la stessa comunque produce effetto se la rimozione avviene entro un termine fissato dall’ufficio dell’Agenzia delle Entrate, che non può essere inferiore a trenta giorni.
La rimozione va in ogni caso effettuata entro il predetto termine del 31 marzo 2024 in ipotesi di violazione formale constatata o per la quale sia stata irrogata la sanzione o comunque fatta presente all’interessato.
L’eventuale mancata rimozione di tutte le violazioni formali non pregiudica comunque gli effetti della regolarizzazione sulle violazioni formali correttamente rimosse.
10/10/2023